Auto aziendale: vediamo come dimostrarlo

Auto uso aziendale

Tra le varie modalità previste, l’uso esclusivo dell’auto aziendale fa riferimento a quei veicoli che sono parte integrante dell’attività di un’impresa, che ne costituiscano quindi un bene strumentale imprescindibile. E’ un concetto importante, perché su di esso si fonda la possibilità di dedurre il 100% delle spese di acquisto, di leasing o di noleggio e di detrarre il 100% della relativa IVA.

Trattandosi di beni strettamente funzionali all’attività delle imprese, non può essere considerato l’uso esclusivo aziendale per i veicoli dati in fringe benefit ai dipendenti e ai soci, anche se la tentazione sarebbe forte visti i vantaggi fiscali.

Uso esclusivo aziendale auto: quando è possibile

È facile pensare che una gru sia uno strumento che un’azienda edile utilizza esclusivamente nello svolgimento di lavori inerenti la propria attività. Per gli autoveicoli – e in particolare per le vetture – la situazione è più sfumata. Un autocarro difficilmente viene utilizzato per altri scopi, ad esempio personali, ma l’uso esclusivo aziendale di un’auto va determinato con accortezza.

In sintesi, se l’attività di un’azienda poggia sull’utilizzo del veicolo preso in considerazione, siamo di fronte ad un uso esclusivo aziendale. Prendiamo l’esempio di un autonoleggio: i veicoli in flotta sono strumenti imprescindibili e rientrano nella categoria che stiamo prendendo in considerazione.

Allargando il concetto ad un’impresa di costruzioni, una betoniera o un autocarro per trasporto materiale sono ad uso esclusivo aziendale. Non lo è – all’interno della stessa azienda di costruzioni – un’autovettura utilizzata per fare il giro dei cantieri e riposta nel garage aziendale a fine giornata. A meno che non sia immatricolata come autocarro.

Uso esclusivo aziendale auto: come dimostrarlo

Dunque, non tutti agli autoveicoli identificati dall’articolo 54 comma 1, lettera D del Codice della Strada possono essere considerati “beni strumentali”. E non è sufficiente neppure la mera indicazione contabile nel bilancio della società. Come abbiamo visto, il primo requisito è che il veicolo sia funzionale all’attività aziendale.

Il secondo requisito riguarda l’intestazione del bene alla società, il cui nome deve figurare negli eventuali contratti di leasing o di noleggio con i quali il veicolo viene messo a disposizione. Dovranno essere riportati i dati della società, nella fattispecie:

  • denominazione sociale
  • codice fiscale
  • partita Iva.

L’operazione dovrà essere comprovata da apposita fattura e deve rispettare i requisiti minimi definiti dal DPR n. 633 del 1972. In caso di accertamento o di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’onere di provare l’uso esclusivo aziendale ricade in capo all’azienda.

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